Regole da seguire per una corretta manutenzione della caldaia

Regole da seguire per una corretta manutenzione della caldaia

Il Regolamento DPR n.74 ci indica la necessità di sottoporre la caldaia ad una scrupolosa manutenzione periodica per evitare pericolosi malfunzionamenti dell’impianto termico e multe salate.

Questa norma, in vigore dal 16 aprile del 2013, dispone che il responsabile dell’impianto (se termoautonomo l’utilizzatore dell’alloggio, se invece centralizzato l’amministratore condominiale) deve affidare la caldaia ad un tecnico abilitato per effettuare tutti i controlli ed interventi di manutenzione necessari.

Infatti, una scorretta o mancata manutenzione dell’impianto può provocare incendi, intasamento dei tubi con eventuali esplosioni, cortocircuiti dell’impianto elettrico e pericolosissime fuoriuscite di gas.

Gli interventi stabiliti per legge possono essere considerati di revisione ordinaria o di controllo dell’efficienza energetica, più comunemente conosciuto come “controllo dei fumi”.

Periodicità dei controlli e sanzioni

Le tempistiche dei controlli sono solitamente indicate sul libretto d’istruzioni dell’impianto e seguono la periodicità prevista dalle norme UNI e CEI. Generalmente sono controlli da effettuare ogni anno, oppure, in determinati casi, con scadenza biennale.

Il D.L. 192/2005, in mancanza del rispetto delle norme, prevede: multe che variano dai 50 ai 200 euro in caso di anomalie o mancata revisione; sanzioni dai 500 ai 3000 euro per mancato controllo dei fumi; una pena pecuniaria dai 500 ai 600 euro se è assente il libretto della caldaia.

Regole per il controllo dei fumi

Il controllo dei fumi, detto anche dell’efficienza energetica, è l’analisi della combustione dell’ossido di carbonio che si concentra nell’impianto.

In base alla potenza dell’impianto e al tipo di combustibile utilizzato, bisogna rispettare una determinata scadenza dei controlli.

  • Impianto con potenza tra i 10 e i 100 kw con combustibile liquido o solido: ogni 2 anni
  • Impianto con potenza tra i 10 e i 100 kw con gas metano o GPL: ogni 4 anni
  • Impianto con potenza superiore ai 100 kw con combustibile liquido o solido: ogni anno
  • Impianto con potenza superiore ai 100 kw con gas metano o GPL: ogni 2 anni

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